Il seguente modulo si può utilizzare per formalizzare una assunzione od un periodo di prova.Viene redatto in duplice copia: uno per il lavoratore ed uno per il datore di lavoro.

Stampare ed adattare il testo seguente secondo le proprie esigenze.


LETTERA DI ASSUNZIONE per lavoratori stranieri extracomunitari[i]

in base alle vigenti disposizioni di legge

(Carta intestata dell’azienda – Carta semplice nel caso di datore di lavoro persona-fisica)

Egr. Signor

………………………..[iii]

via …………………………n. …[iv] Comune di ……………………….. (Prov. …) Cap …..

Località ……………… data …/…/…

Oggetto: Contratto di assunzione,  ..…………………………………. ovvero il datore di lavoro Sig. ..………….…………………. ed il lavoratore Sig. ..………………………………….

Ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di CCNL per il settore ..…………………………………., preso atto del fatto che Lei ha dichiarato, sotto la propria piena responsabilità, di essere in possesso di regolare carta di soggiorno – ovvero – permesso di soggiorno che consente la prestazione di lavoro subordinato, con scadenza in data …/…/…- ovvero – preso atto del fatto che Lei ha dichiarato, sotto la propria piena responsabilità, di avere presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno che consente la prestazione di lavoro subordinato, Le notifichiamo che Lei verrà assunto alle nostre dipendenze alle seguenti condizioni:

1. Data di inizio del rapporto di lavoro: dal …/…/…[xiii]

2. Tipo e durata del contratto: a tempo indeterminato oppure a termine[xiv] ai sensi dell’art. … del Decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 e dall’art. ….. del vigente CCNL ..…………………………………. per la durata di mesi ….. e precisamente fino al …/…/… per le seguenti ragioni ..………………………………….

3. Qualifica, mansioni, livello-categoria: Lei svolgerà le mansioni di .…………………………..…………………………………………..…………. e sarà inquadrato/a con la qualifica di ..…………………………………. al …. livello/categoria del CCNL di cui al precedente punto 2.

4. Retribuzione: quella prevista dal vigente CCNL *nonché dalla contrattazione integrativa applicata in azienda.

5. Periodo di prova: si pattuisce l’effettuazione di un periodo di prova della durata di ……………………. (secondo le disposizioni dei CCNL). **La durata del periodo di prova potrà essere prorogata, in accordo tra le due parti, fino al …/…/… sulla base dell’art. …. del vigente CCNL.

La prova avrà ad oggetto le seguenti mansioni ……………………………………………………….….….[xv]

Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti sarà libera di risolvere immediatamente il rapporto senza obbligo di preavviso né di corresponsione della relativa indennità sostitutiva.

6. Iscrizione a libro matricola: Lei è stato iscritto sul libro matricola aziendale (in caso di azienda) al n. ….. della pagina n. …..[xvi]

7. Sede di lavoro: la Sua sede di lavoro è nella nostra unità produttiva (o nucleo familiare) di …………………………….. con riserva di poterLa trasferire in altra sede o adibirLa ad altre mansioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2103 c.c. e della contrattazione collettiva applicata, per eventuali future esigenze tecnico-organizzative e produttive.

8. Altre condizioni: per quanto riguarda gli elementi retributivi, la durata delle ferie, l’orario di lavoro, la durata del preavviso, e quant’altro non espressamente indicato nel presente contratto di assunzione valgono e si intendono applicabili le norme e le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e di CCNL ……………………………

La invitiamo a volere sottoscrivere copia del presente documento in segno di completa ed incondizionata accettazione.

Il lavoratore Il datore di lavoro

firma ………………………..                                         firma ………………………..

 


* se prevista.

** clausola valida per i soli CCNL che prevedono espressamente la possibilità di prorogare la durata del periodo di prova inizialmente stabilita.

Ulteriori adempimenti:

1) trasmettere entro 5 giorni al Centro per l’Impiego copia del “modello unificato”, segnalando la cittadinanza straniera nel quadro “lavoratore”. A decorrere dal 30 gennaio 2003 l’obbligo si applica anche nell’ipotesi di assunzione di lavoratori domestici, colf e badanti, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 297 del 19.12.2002, ma l’operatività della disposizione è subordinata alla prossima emanazione della necessaria regolamentazione attuativa. Allegare copia della carta di soggiorno/permesso di soggiorno/ricevuta della richiesta di rilascio-rinnovo;

2) inviare la comunicazione contestuale di avvenuta assunzione all’INAIL, con le medesime modalità in atto per i cittadini italiani;

3) – non per lavoratori domestici, colf e badanti – segnalare mensilmente all’INPS, attraverso la compilazione del modello DM10/2, con apposito codice identificativo, il numero di lavoratori stranieri extracomunitari alle proprie dipendenze;

4) – solo per lavoratori domestici, colf e badanti – trasmettere all’INPS il modello LD-09 entro la data del primo versamento trimestrale dei contributi previdenziali. L’onere è a carico del datore di lavoro;

5) comunicare entro 48 ore in forma scritta l’avvenuta assunzione all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente in riferimento alla sede di lavoro del dipendente (la Questura di Bergamo se la sede di lavoro è il capoluogo, il Commissariato di Polizia – se costituito – negli altri comuni, il Sindaco del comune in assenza di Commissariato, ai sensi dell’articolo 15 della Legge n. 121/1981), compilando il modulo sotto riportato. Si consiglia comunque di inviare comunque sempre copia del modulo anche in Questura. L’omissione od il ritardo nella comunicazione comportano l’applicazione, a carico del datore di lavoro, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 160 ad euro 1.100, ai sensi dell’articolo 7 comma 2-bis del Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998.

N.B. Il Decreto legislativo n.297 del 19 dicembre 2002 ha abrogato anche per i lavoratori stranieri extracomunitari le liste di collocamento e l’obbligo di tenuta e compilazione del libretto di lavoro.

Modulo da trasmettere con raccomandata RR

“————————————————————————————————————————————————–

Alla c.a. dell’autorità di P.S.

Località ………………….

Data …/…/…

Oggetto: comunicazione ai sensi dell’articolo 7 del Decreto legislativo n.286 del 25 luglio 1998

In riferimento alla disposizione di legge citata in oggetto, io sottoscritto ………………………….. in qualità di titolare/legale rappresentante della società ……………………….. (- ovvero- in qualità di datore di lavoro) ho assunto in data …/…/… con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato il sig …………………………… cittadino extracomunitario nato a ……………………… il …/…/… e residente a …………………… via …………………….. n. … provvisto di:

– regolare carta di soggiorno/permesso di soggiorno/ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo-rilascio del permesso di soggiorno;

che consente lo svolgimento di attività lavorativa subordinata, ottenuto in data …/…/… dalla Questura di ………………, che si allega in copia.

Distinti saluti

Il datore di lavoro

firma …………………………

All. copia della carta/permesso di soggiorno/ricevuta della istanza di rilascio-rinnovo

[1] Si precisa che le istruzioni operative emanate dal Ministro del Lavoro ed inserite in specifico Vademecum pubblicato il 28.4.2004 hanno precisato che, a seguito dell’allargamento della UE decorrente dal 1° maggio 2004, sussiste il libero e immediato accesso al mercato del lavoro italiano dei soli cittadini di Cipro e Malta. Per l’assunzione di tali lavoratori si applicano pertanto le medesime disposizioni in atto per i lavoratori italiani ed in particolare non occorre il preventivo esaurimento della procedura di autorizzazione al lavoro ai sensi degli articoli 22 o 27 del Decreto legislativo n.286 del 25 luglio 1998. Per gli altri paesi di nuovo ingresso nella UE, pur essendo loro consentito l’accesso in Italia senza visto d’ingresso, è tuttavia previsto, per un periodo di almeno due anni, che: a) i cittadini stranieri cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi occupati legalmente in Italia alla data del 1° maggio 2004 e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi, ovvero che hanno svolto attività lavorativa in Italia dopo l’adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi, ovvero il coniuge e i figli minori di anni 21 o a carico, legalmente soggiornanti sul territorio italiano con il lavoratore neocomunitario ammesso al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto di 12 mesi al momento dell’adesione, godono di libera circolazione ai fini dell’accesso al mercato del lavoro. Pertanto si applicano anche a loro le procedure di acceso libero all’impiego subordinato previste per i cittadini della UE; b) i medesimi cittadini stranieri privi del requisito di cui sopra possono invece accedere al mercato del lavoro italiano solo previo ottenimento, da parte del datore di lavoro, di specifica autorizzazione all’assunzione rilasciata dalla DPL nell’ambito di una quota massima predeterminata dal Ministero. Tale documento, concesso con una procedura simile a quella di cui all’articolo 22 del Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, ma semplificata, non è necessario solo per le assunzioni che rientrano nelle ipotesi previste dall’articolo 27 del medesimo Decreto, analogamente a quanto avviene per gli altri lavoratori extracomunitari. In riferimento a tale personale le indicazioni riportate nel presente documento non trovano pertanto applicazione.

[1] Il documento è aggiornato al 1 dicembre 2004. La normativa di riferimento è pertanto il Decreto legislativo n.152 del 26 maggio 1997, nonché il T.U. sull’Immigrazione di cui al Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e successive modifiche-integrazioni. Il Decreto legislativo n.297 del 19 dicembre 2002 è stato considerato esclusivamente per le parti già operative, in assenza della necessaria decretazione attuativa prevista dall’articolo 7. Eventuali nuove disposizioni di legge che modifichino le condizioni e modalità di assunzione dei lavoratori stranieri extracomunitari comporteranno l’aggiornamento del documento. Il presente contratto di assunzione è da considerarsi aggiuntivo, non alternativo, rispetto al contratto di soggiorno stipulato ai sensi dell’articolo 5 bis del Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 con i lavoratori di primo ingresso in Italia. In tale ipotesi è pertanto opportuno aggiungere in intestazione la seguente indicazione “il presente contratto integra il contenuto del contratto di soggiorno previsto dall’articolo 5 bis del D.Lgs. n.286/1998”.

[1] Inserire il nominativo del lavoratore extracomunitario. Nell’ipotesi di nominativo con caratteri alfabetici differenti da quelli in uso nella lingua italiana, si suggerisce di riportare la medesima grafia risultante sulla carta di soggiorno/permesso di soggiorno/ricevuta della istanza di rilascio-rinnovo.

[1] Inserire il luogo di residenza, inteso ai sensi dell’articolo 43 comma 2 c.c. quale “luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Inserire anche l’eventuale domicilio, inteso ai sensi dell’articolo 43 comma 1 c.c. quale “luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”, se differente dalla residenza.

[1] Ai sensi dell’articolo 30 comma 2 lettera c) del DPR n.394 del 31 agosto 1999 le condizioni economiche e normative previste dalla lettera di assunzione ed applicate in costanza di rapporto devono assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque applicabili.

[1] Inserire l’indicazione del Contratto collettivo applicato dall’azienda. Nell’ipotesi di lavoratori domestici, colf, badanti, inserire il riferimento al CCNL di “Disciplina del lavoro domestico 8 marzo 2001”.

[1] Nell’ipotesi in cui si renda opportuna una particolare cautela, il datore di lavoro può inserire la seguente clausola: “Qualsiasi irregolarità dovesse essere riscontrata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro riguardo alla validità ed all’efficacia della carta di soggiorno/permesso di soggiorno del dipendente, nonché alla veridicità della dichiarazione dello stesso dipendente di cui al punto che precede, costituirà giusta causa di licenziamento, senza obbligo di preavviso da parte del datore di lavoro”.

[1] La carta di soggiorno viene rilasciata allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello stato da almeno 6 anni, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto legislativo n.286 del 25 luglio 1998. Come specificato dall’articolo 17 del DPR n.394 del 31 agosto 1999 il documento, che consente lo svolgimento di lavoro subordinato, è a tempo indeterminato e soggetto a vidimazione ogni 10 anni ed a rinnovo ogni 5 anni se viene utilizzato anche come documento di identificazione personale.

[1] Nell’ipotesi in cui sussistano dubbi sulla regolarità della carta di soggiorno/permesso di soggiorno/ricevuta della istanza di rilascio-rinnovo, rilasciati al lavoratore, è opportuno che il datore di lavoro si rivolga all’Ufficio Immigrazione della Questura per un controllo, possibilmente prima della data di effettiva assunzione. Si ricordi che ai sensi dell’articolo 22 comma 12 del Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 l’assunzione di lavoratori privi di regolare permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo ovvero sia stato revocato od annullato è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

[1] Si tratta della carta di soggiorno, del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, del permesso di soggiorno per lavoro a tempo determinato, del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, del permesso di soggiorno per motivi familiari, del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (che ai sensi dell’articolo 14 comma 1 lettera b) del DPR n.394 del 31 agosto 1999 consente anche l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso – la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato è ammessa in deroga alle quote definite con le modalità previste dall’articolo 3 del Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998), del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione (che consente la prestazione di lavoro subordinato fino a 20 ore settimanali, 1040 ore annuali – la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato è soggetta alle quote definite con le modalità previste dall’articolo 3 del Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998), del permesso di soggiorno in attesa di occupazione rilasciato ai sensi dell’articolo 22 comma 11 del Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998.

[1] Le circolari del Ministero del Lavoro n.66/2000, 67/2000 e 20/2001, nonché la comunicazione del Ministero dell’Interno n.300/C/2001/2116/A/12.214.22/I^div. hanno chiarito che è possibile assumere un lavoratore straniero extracomunitario “in attesa del permesso di soggiorno”, precisando tuttavia che la ricevuta rilasciata dalla Questura, a seguito di presentazione dell’istanza di rinnovo o di rilascio, non può sostituire il permesso stesso, pur consentendo “la prosecuzione del rapporto lavorativo nelle more dell’ottenimento del permesso di soggiorno”. Analogamente nelle more del rinnovo o del rilascio del permesso di soggiorno è da ritenersi ammissibile anche l’assunzione del lavoratore straniero extracomunitario. Si consiglia tuttavia al datore di lavoro di acquisire e conservare copia della ricevuta di presentazione dell’istanza, in possesso del lavoratore, e di verificare il successivo ottenimento del permesso. Nell’ipotesi di dubbi sull’esito della procedura è opportuno contattare l’Ufficio Immigrazione della Questura.

[1] L’articolo 5 comma 4 del Decreto legislativo n.286 del 25 luglio 1998, modificato dalla Legge n.189 del 30 luglio 2002, prevede che il lavoratore straniero regolarmente soggiornante, in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presenti alla Questura territorialmente competente l’istanza di rinnovo nei seguenti termini: 90 giorni prima della scadenza nell’ipotesi di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 60 giorni prima della scadenza nell’ipotesi di lavoro subordinato a tempo determinato; 30 giorni prima della scadenza nell’ipotesi di lavoro stagionale, autonomo ed in ogni altra circostanza. Nell’ipotesi di presentazione tardiva dell’istanza di rinnovo, il lavoratore rischia il rigetto della medesima. Per agevolare la riduzione di eventuali problemi gestionali, si consiglia al datore di lavoro di inserire nella lettera di assunzione la seguente clausola: “In riferimento a quanto previsto dall’articolo 5 comma 4 del D.Lgs. n.286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione) il lavoratore si impegna a presentare richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura della provincia in cui dimora, almeno 90 giorni prima della scadenza (60 giorni nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo determinato, 30 giorni nell’ipotesi di lavoro stagionale) e ad esibire al datore di lavoro copia dell’istanza medesima, nonché del permesso di soggiorno non appena rilasciato”. In caso di omessa presentazione dell’istanza da parte del lavoratore nei termini sopra indicati, si consiglia di sospendere temporaneamente il rapporto alla data di effettiva scadenza del permesso di soggiorno, per evitare al datore di lavoro di incorrere nei provvedimenti di cui all’articolo 22 comma 12 del citato Decreto n.286. Nell’ipotesi in cui il lavoratore ometta la presentazione dell’istanza di rinnovo per oltre 2 mesi, successivi alla scadenza del permesso, è possibile valutare una eventuale risoluzione del rapporto di lavoro.

[1] Inserire la data di decorrenza del rapporto, che può essere contestuale ovvero successiva alla data di sottoscrizione del presente contratto. Ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo n.297 del 19 dicembre 2002 copia del contratto di assunzione deve essere consegnata al lavoratore “all’atto dell’assunzione”. L’inadempienza è sanzionata in forma amministrativa pecuniaria dall’articolo 19 comma 2 del Decreto legislativo n.276 del 10 settembre 2003: da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

[1] La tipologia di assunzione dipende dal tipo di permesso di soggiorno in possesso del lavoratore: il permesso per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, per motivi di studio e formazione non consentono lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I contratti di lavoro a tempo determinato con lavoratori extracomunitari, analogamente a quelli stipulati con i lavoratori italiani, sono assoggettati alle disposizioni del Decreto legislativo n.368 del 6 settembre 2001. Nell’ipotesi di lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno concesso a seguito della procedura di regolarizzazione di cui al D.L. n. 195 del 9 settembre 2002 le procedure di assunzione sono le medesime applicate agli altri lavoratori stranieri extracomunitari.

[1] Specificare le mansioni oggetto di prova. L’indeterminatezza comporterebbe la nullità del patto di prova.

[1] L’iscrizione a libro matricola, prevista dal Decreto legislativo n.297 del 19 dicembre 2002, non deve essere effettuata nell’ipotesi di lavoratori domestici, colf e badanti.

[1] Nell’ipotesi di lavoratori domestici, colf e badanti indicare solamente il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa.

[1] Altri elementi da inserire nel contratto di assunzione possono essere previsti dal CCNL applicato. In particolare nell’ipotesi di lavoratori domestici, colf e badanti l’articolo 6 del CCNL 8 marzo 2001 prevede l’aggiunta delle seguenti indicazioni: l’anzianità di servizio; l’esistenza o meno della convivenza, totale o parziale; l’eventuale tenuta di lavoro fornita dal datore di lavoro; il periodo di riposo settimanale; il periodo concordato di godimento delle ferie annuali, l’indicazione dello spazio dove il lavoratore ha diritto a riporre e custodire i propri effetti personali.

[i] Si precisa che le istruzioni operative emanate dal Ministro del Lavoro ed inserite in specifico Vademecum pubblicato il 28.4.2004 hanno precisato che, a seguito dell’allargamento della UE decorrente dal 1° maggio 2004, sussiste il libero e immediato accesso al mercato del lavoro italiano dei soli cittadini di Cipro e Malta. Per l’assunzione di tali lavoratori si applicano pertanto le medesime disposizioni in atto per i lavoratori italiani ed in particolare non occorre il preventivo esaurimento della procedura di autorizzazione al lavoro ai sensi degli articoli 22 o 27 del Decreto legislativo n.286 del 25 luglio 1998. Per gli altri paesi di nuovo ingresso nella UE, pur essendo loro consentito l’accesso in Italia senza visto d’ingresso, è tuttavia previsto, per un periodo di almeno due anni, che: a) i cittadini stranieri cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi occupati legalmente in Italia alla data del 1° maggio 2004 e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi, ovvero che hanno svolto attività lavorativa in Italia dopo l’adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi, ovvero il coniuge e i figli minori di anni 21 o a carico, legalmente soggiornanti sul territorio italiano con il lavoratore neocomunitario ammesso al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto di 12 mesi al momento dell’adesione, godono di libera circolazione ai fini dell’accesso al mercato del lavoro. Pertanto si applicano anche a loro le procedure di acceso libero all’impiego subordinato previste per i cittadini della UE; b) i medesimi cittadini stranieri privi del requisito di cui sopra possono invece accedere al mercato del lavoro italiano solo previo ottenimento, da parte del datore di lavoro, di specifica autorizzazione all’assunzione rilasciata dalla DPL nell’ambito di una quota massima predeterminata dal Ministero. Tale documento, concesso con una procedura simile a quella di cui all’articolo 22 del Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, ma semplificata, non è necessario solo per le assunzioni che rientrano nelle ipotesi previste dall’articolo 27 del medesimo Decreto, analogamente a quanto avviene per gli altri lavoratori extracomunitari. In riferimento a tale personale le indicazioni riportate nel presente documento non trovano pertanto applicazione.

[ii] Il documento è aggiornato al 1 dicembre 2004. La normativa di riferimento è pertanto il Decreto legislativo n.152 del 26 maggio 1997, nonché il T.U. sull’Immigrazione di cui al Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e successive modifiche-integrazioni. Il Decreto legislativo n.297 del 19 dicembre 2002 è stato considerato esclusivamente per le parti già operative, in assenza della necessaria decretazione attuativa prevista dall’articolo 7. Eventuali nuove disposizioni di legge che modifichino le condizioni e modalità di assunzione dei lavoratori stranieri extracomunitari comporteranno l’aggiornamento del documento. Il presente contratto di assunzione è da considerarsi aggiuntivo, non alternativo, rispetto al contratto di soggiorno stipulato ai sensi dell’articolo 5 bis del Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 con i lavoratori di primo ingresso in Italia. In tale ipotesi è pertanto opportuno aggiungere in intestazione la seguente indicazione “il presente contratto integra il contenuto del contratto di soggiorno previsto dall’articolo 5 bis del D.Lgs. n.286/1998”.

[iii] Inserire il nominativo del lavoratore extracomunitario. Nell’ipotesi di nominativo con caratteri alfabetici differenti da quelli in uso nella lingua italiana, si suggerisce di riportare la medesima grafia risultante sulla carta di soggiorno/permesso di soggiorno/ricevuta della istanza di rilascio-rinnovo.

[iv] Inserire il luogo di residenza, inteso ai sensi dell’articolo 43 comma 2 c.c. quale “luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Inserire anche l’eventuale domicilio, inteso ai sensi dell’articolo 43 comma 1 c.c. quale “luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”, se differente dalla residenza.

[v] Ai sensi dell’articolo 30 comma 2 lettera c) del DPR n.394 del 31 agosto 1999 le condizioni economiche e normative previste dalla lettera di assunzione ed applicate in costanza di rapporto devono assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque applicabili.

[vi] Inserire l’indicazione del Contratto collettivo applicato dall’azienda. Nell’ipotesi di lavoratori domestici, colf, badanti, inserire il riferimento al CCNL di “Disciplina del lavoro domestico 8 marzo 2001”.

[vii] Nell’ipotesi in cui si renda opportuna una particolare cautela, il datore di lavoro può inserire la seguente clausola: “Qualsiasi irregolarità dovesse essere riscontrata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro riguardo alla validità ed all’efficacia della carta di soggiorno/permesso di soggiorno del dipendente, nonché alla veridicità della dichiarazione dello stesso dipendente di cui al punto che precede, costituirà giusta causa di licenziamento, senza obbligo di preavviso da parte del datore di lavoro”.

[viii] La carta di soggiorno viene rilasciata allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello stato da almeno 6 anni, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto legislativo n.286 del 25 luglio 1998. Come specificato dall’articolo 17 del DPR n.394 del 31 agosto 1999 il documento, che consente lo svolgimento di lavoro subordinato, è a tempo indeterminato e soggetto a vidimazione ogni 10 anni ed a rinnovo ogni 5 anni se viene utilizzato anche come documento di identificazione personale.

[ix] Nell’ipotesi in cui sussistano dubbi sulla regolarità della carta di soggiorno/permesso di soggiorno/ricevuta della istanza di rilascio-rinnovo, rilasciati al lavoratore, è opportuno che il datore di lavoro si rivolga all’Ufficio Immigrazione della Questura per un controllo, possibilmente prima della data di effettiva assunzione. Si ricordi che ai sensi dell’articolo 22 comma 12 del Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 l’assunzione di lavoratori privi di regolare permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo ovvero sia stato revocato od annullato è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

[x] Si tratta della carta di soggiorno, del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, del permesso di soggiorno per lavoro a tempo determinato, del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, del permesso di soggiorno per motivi familiari, del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (che ai sensi dell’articolo 14 comma 1 lettera b) del DPR n.394 del 31 agosto 1999 consente anche l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso – la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato è ammessa in deroga alle quote definite con le modalità previste dall’articolo 3 del Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998), del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione (che consente la prestazione di lavoro subordinato fino a 20 ore settimanali, 1040 ore annuali – la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato è soggetta alle quote definite con le modalità previste dall’articolo 3 del Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998), del permesso di soggiorno in attesa di occupazione rilasciato ai sensi dell’articolo 22 comma 11 del Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998.

[xi] Le circolari del Ministero del Lavoro n.66/2000, 67/2000 e 20/2001, nonché la comunicazione del Ministero dell’Interno n.300/C/2001/2116/A/12.214.22/I^div. hanno chiarito che è possibile assumere un lavoratore straniero extracomunitario “in attesa del permesso di soggiorno”, precisando tuttavia che la ricevuta rilasciata dalla Questura, a seguito di presentazione dell’istanza di rinnovo o di rilascio, non può sostituire il permesso stesso, pur consentendo “la prosecuzione del rapporto lavorativo nelle more dell’ottenimento del permesso di soggiorno”. Analogamente nelle more del rinnovo o del rilascio del permesso di soggiorno è da ritenersi ammissibile anche l’assunzione del lavoratore straniero extracomunitario. Si consiglia tuttavia al datore di lavoro di acquisire e conservare copia della ricevuta di presentazione dell’istanza, in possesso del lavoratore, e di verificare il successivo ottenimento del permesso. Nell’ipotesi di dubbi sull’esito della procedura è opportuno contattare l’Ufficio Immigrazione della Questura.

[xii] L’articolo 5 comma 4 del Decreto legislativo n.286 del 25 luglio 1998, modificato dalla Legge n.189 del 30 luglio 2002, prevede che il lavoratore straniero regolarmente soggiornante, in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presenti alla Questura territorialmente competente l’istanza di rinnovo nei seguenti termini: 90 giorni prima della scadenza nell’ipotesi di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 60 giorni prima della scadenza nell’ipotesi di lavoro subordinato a tempo determinato; 30 giorni prima della scadenza nell’ipotesi di lavoro stagionale, autonomo ed in ogni altra circostanza. Nell’ipotesi di presentazione tardiva dell’istanza di rinnovo, il lavoratore rischia il rigetto della medesima. Per agevolare la riduzione di eventuali problemi gestionali, si consiglia al datore di lavoro di inserire nella lettera di assunzione la seguente clausola: “In riferimento a quanto previsto dall’articolo 5 comma 4 del D.Lgs. n.286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione) il lavoratore si impegna a presentare richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura della provincia in cui dimora, almeno 90 giorni prima della scadenza (60 giorni nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo determinato, 30 giorni nell’ipotesi di lavoro stagionale) e ad esibire al datore di lavoro copia dell’istanza medesima, nonché del permesso di soggiorno non appena rilasciato”. In caso di omessa presentazione dell’istanza da parte del lavoratore nei termini sopra indicati, si consiglia di sospendere temporaneamente il rapporto alla data di effettiva scadenza del permesso di soggiorno, per evitare al datore di lavoro di incorrere nei provvedimenti di cui all’articolo 22 comma 12 del citato Decreto n.286. Nell’ipotesi in cui il lavoratore ometta la presentazione dell’istanza di rinnovo per oltre 2 mesi, successivi alla scadenza del permesso, è possibile valutare una eventuale risoluzione del rapporto di lavoro.

[xiii] Inserire la data di decorrenza del rapporto, che può essere contestuale ovvero successiva alla data di sottoscrizione del presente contratto. Ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo n.297 del 19 dicembre 2002 copia del contratto di assunzione deve essere consegnata al lavoratore “all’atto dell’assunzione”. L’inadempienza è sanzionata in forma amministrativa pecuniaria dall’articolo 19 comma 2 del Decreto legislativo n.276 del 10 settembre 2003: da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

[xiv] La tipologia di assunzione dipende dal tipo di permesso di soggiorno in possesso del lavoratore: il permesso per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, per motivi di studio e formazione non consentono lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I contratti di lavoro a tempo determinato con lavoratori extracomunitari, analogamente a quelli stipulati con i lavoratori italiani, sono assoggettati alle disposizioni del Decreto legislativo n.368 del 6 settembre 2001. Nell’ipotesi di lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno concesso a seguito della procedura di regolarizzazione di cui al D.L. n. 195 del 9 settembre 2002 le procedure di assunzione sono le medesime applicate agli altri lavoratori stranieri extracomunitari.

[xv] Specificare le mansioni oggetto di prova. L’indeterminatezza comporterebbe la nullità del patto di prova.

[xvi] L’iscrizione a libro matricola, prevista dal Decreto legislativo n.297 del 19 dicembre 2002, non deve essere effettuata nell’ipotesi di lavoratori domestici, colf e badanti.

[xvii] Nell’ipotesi di lavoratori domestici, colf e badanti indicare solamente il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa.